Art. 1.

      1. La Direzione nazionale antimafia è denominata «Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo» ed estende la propria competenza ai reati previsti dall'articolo 270-bis del codice penale e a quelli ad essi collegati o connessi.
      2. Sono istituite le procure distrettuali antiterrorismo, competenti per i reati previsti dall'articolo 270-bis del codice penale e a quelli ad essi collegati o connessi.